Locazioni brevi e Cin!

Novità in arrivo interesseranno il settore immobiliare turistico/ricettivo. Da Cgia di Mestre

A stabilirlo è il recente Decreto Anticipi (DL 145/2023) che ha introdotto alcune  novità  riguardanti  sia le unità  immobiliari  a uso abitativo destinate  a contratti di locazione per  finalità turistiche, sia  le  unità  immobiliari  a  uso  abitativo destinate alle locazioni brevi nonché per le strutture turistico-ricettive  alberghiere ed extralberghiere (B&B etc.).

In particolare viene  introdotto l’obbligo di un Codice  Identificativo Nazionale (CIN) che  di fatto  va a sostituire il precedente CIR (Codice  Identificativo Regionale).

La richiesta  di tale codice dovrà  essere effettuata a mezzo  procedura telematica (al momento in cui si scrive, però, non è ancora operativa e si parla della data del primo  settembre prossimo!).  Sarà prevista una sanzione da € 800 a € 8.000  per i soggetti che violeranno le disposizioni.

La ratio  della  norma  è quella  di contrastare l’evasione  fiscale generando così una banca dati nazionale idonea per le attività di controllo.

Il  CIN dovrà  essere esposto sia  all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento/struttura sia indicato in ogni  tipologia di annuncio (quindi siti internet, portali  gestiti  da Airbnb, Booking,  Expedia, in giornali/riviste cartacee). Anche  in questi casi  è  previsto un  aspetto sanzionatorio compreso tra i € 500  e € 5.000  con  obbligo di rimozione dell’annuncio.

Per di più, chi gestisce queste attività  sotto forma imprenditoriale ha l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti  di sicurezza degli  impianti:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili da ubicare in posizioni  accessibili e visibili e, in ogni caso,  da installare in ragione di uno  ogni  200 metri  quadrati di pavimento, o frazione, con  un minimo  di un estintore per piano

A differenza del passato, la recente normativa interessa  non soltanto gli alberghi ma tutte le strutture turistico/ricettive: campeggi,   ostelli,   agriturismi, B&B, villaggi turistici etc.

 Per ottenere il CIN, tuttavia, è prevista una modalità differenziata in funzione  del possesso del precedente CIR da parte dell’Ente  pubblico territoriale.

In sua assenza, la procedura di richiesta  è formalizzata attraverso il portale del Ministero  del Turismo.

Se,  invece  l’Ente  pubblico abbia già  rilasciato  il CIR, questi dovrà generare il nuovo  codice CIN aggiungendo un  prefisso  alfanumerico fornito  sempre dallo stesso Ministero.

Come anticipato, la procedura  di  assegnazione non è ancora attiva e verrà data comunicazione sia sul sito del Ministero del Turismo sia tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ad ogni modo, l’obbligatorietà ed i relativi aspetti sanzionatori produrranno effetto a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nell’attesa che  tutto ciò  venga attuato, i titolari sono  tuttavia  tenuti  a  rispettare le  normative regionali  vigenti  e, quindi,  ad utilizzare ad esempio i precedenti codici regionali/provinciali.

Fonte: https://www.cgiamestre.com/locazioni-brevi-e-cin/ del 05 Giugno 2024

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