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II^ Parte – Nelle pieghe del Diritto Canonico: “La rinuncia di Benedetto XVI°” di Daniele Trabucco

Parte Seconda. Perchè è chiaro che vi è un solo Papa (il regnante): Ratzinger, con la rinuncia, ha perduto il munus petrino, ossia la potestà di giurisdizione, mantenendo il munus ricevuto al momento dell’ordinazione episcopale.

Un aspetto da affrontare in merito alla “abdicazione” di Benedetto XVI concerne la tesi, sostenuta da alcuni (Cionci, Minutella etc.), per cui, con la rinuncia, egli avrebbe rinunciato al “ministerium”, ma non al “munus”, cioè avrebbe abdicato a fare il Papa non ad esserlo. Ora, questa distinzione vale unicamente per la figura del Vescovo emerito e non per il Romano Pontefice. In forza, infatti, della distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis (cfr. Lumen gentium) l’emerito mantiene il “munus episcopale” trasmesso all’atto dell’ordinazione, ma non dispone piú della potestà di giurisdizione.

Nella figura del Romano Pontefice, invece, come autorevolmente é stato molto ben delineato dal canonista Rosario Vitale, “non é possibile distinguere il munus dal ministerium”. La modalità della trasmissione della successione petrina è esclusivamente giuridica e conferisce all’eletto in Conclave la pienezza della suprema giurisdizione: la norma è di diritto divino e, dunque, non soggiace a nessun’altra ermeneutica.

All’interno della pienezza della giurisdizione (potestas) non si dà più alcuna ulteriore sottodistinzione tra munus e exercitium muneris. Non si puó, allora, rinunciare al solo esercizio di questo primato, conservando “qualcosa” di residuale, quasi che la potestà pontificia conferisca all’eletto in conclave un qualche carattere sacramentale speciale e permanente anche dopo la rinuncia (spiega Sciacca).

Ratzinger, dunque, ha istituito correttamente la figura del “Papa emerito”, dal momento che, prosegue ancora il Vitale, “l’eletto al soglio pontificio abbandona ipso facto il collegio cardinalizio e il suo status, per assumerne uno nuovo che lo pone in maniera nuova e specialissima in un ufficio primaziale”. Quindi, nel momento della rinuncia, il Papa come qualsiasi altro Vescovo assume il titolo di emerito, ma non di Vescovo emerito, proprio per il rischio che questo possa non essere del tutto esaustivo della portata dell’ufficio da lui precedentemente assunto, bensì quello di Papa emerito, più adatto a trasmettere al popolo di Dio la portata e la “cattolicità” del ministero petrino.

In questo modo, allora, è chiaro che vi è un solo Papa (il regnante). Ratzinger, con la rinuncia, ha perduto il munus petrino, ossia la potestà di giurisdizione, mantenendo il munus ricevuto al momento dell’ordinazione episcopale. Egli, come ha ricordato, é titolare di un “munus” non attivo che, slegato dalla potestas iurisdictionis venuta meno il 28 febbraio 2013 alle ore 20:00, coincide con quello che il prof. Valerio Gigliotti chiama “mysticum”, ossia una vita di preghiera dedicata al servizio della Chiesa di Cristo.

Prof. Daniele Trabucco Costituzionalista il 20 Febbraio 2024

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